1. L’art. 3, par. 1., let. A, c de la convention a la teneur suivante:
2. L’art. 3, par. 1., let. B, f de la convention a la teneur suivante:
3. L’art. 13 de la convention a la teneur suivante:
4. Un art. 13a, libellé comme suit, est inséré à la suite de l’art. 13 de la convention:
5. L’art. 16 de la convention a la teneur suivante:
6. L’art. 17 de la convention a la teneur suivante:
7. L’art. 18 de la convention a la teneur suivante:
8. L’art. 19 de la convention a la teneur suivante:
9. L’art. 20 de la convention a la teneur suivante:
10. L’art. 21 de la convention a la teneur suivante:
11. Le ch. 1 du protocole final de la convention a la teneur suivante:
12. Le ch. 5 du protocole final de la convention a la teneur suivante:
13. Le ch. 9 du protocole final de la convention a la teneur suivante:
14. Le ch. 10 du protocole final de la convention a la teneur suivante:
l. L’articolo 3 paragrafo 1 lettera A c della Convenzione, ha il seguente tenore:
2. L’articolo 3 paragrafo 1 lettera B f della Convenzione, ha il seguente tenore:
3. L’articolo 13 della Convenzione ha il seguente tenore:
4. Dopo l’articolo l3 della Convenzione è inserito un articolo 13a redatto come segue:
5. L’articolo 16 della Convenzione ha il seguente tenore:
6. L’articolo 17 della Convenzione ha il seguente tenore:
7. L’articolo 18 della Convenzione ha il seguente tenore:
8. L’articolo 19 della Convenzione ha il seguente tenore:
9. L’articolo 20 della Convenzione ha il seguente tenore:
10. L’articolo 21 della Convenzione ha il seguente tenore:
11. Il numero 1 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore:
12. I1 numero 5 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore:
13. I1 numero 9 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore:
14. I1 numero 10 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.