Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

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Art. 9 Échange d’informations

1 Chaque Partie facilite ou entreprend l’échange d’informations se rapportant:

a
à la réduction ou à l’élimination de la production, de l’utilisation et des rejets de polluants organiques persistants;
b.
aux solutions de remplacement des polluants organiques persistants, notamment d’informations sur leurs risques ainsi que sur leurs coûts économiques et sociaux.

2 Les Parties échangent les informations visées au par. 1 directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat.

3 Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’échange de ces informations.

4 Le Secrétariat joue le rôle de centre d’échange pour les informations sur les polluants organiques persistants, y compris celles communiquées par les Parties et par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

5 Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que la salubrité et la protection de l’environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d’autres informations en application de la Convention respectent le caractère confidentiel des informations comme mutuellement convenu.

Art. 10 Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

1 Ciascuna Parte promuove e facilita, nella misura delle sue possibilità:

a)
la sensibilizzazione dei suoi responsabili politici e decisionali nei confronti degli inquinanti organici persistenti;
b)
la trasmissione al pubblico di tutte le informazioni disponibili sugli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell’articolo 9 paragrafo 5;
c)
l’elaborazione e l’attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico, rivolti in particolare alle donne, ai bambini e alle persone meno istruite, concernenti gli inquinanti organici persistenti come pure i loro effetti sulla salute e sull’ambiente e le alternative;
d)
la partecipazione del pubblico alle questioni concernenti gli inquinanti organici persistenti e i loro effetti sulla salute e sull’ambiente, nonché all’elaborazione di risposte adeguate, comprese le possibilità di fornire un contributo a livello nazionale all’attuazione della presente Convenzione;
e)
la formazione dei lavoratori, degli scienziati, degli educatori e del personale tecnico e dirigente;
f)
l’elaborazione e lo scambio di materiale di educazione e sensibilizzazione del pubblico a livello nazionale e internazionale;
g)
l’elaborazione e l’attuazione di programmi di educazione e formazione a livello nazionale e internazionale.

2 Ciascuna Parte assicura, nella misura delle sue possibilità, che il pubblico abbia accesso alle informazioni pubbliche di cui al paragrafo 1 e che le informazioni siano aggiornate.

3 Ciascuna Parte incoraggia, nella misura delle sue possibilità, l’industria e gli utilizzatori professionali a promuovere e a facilitare la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 a livello nazionale e, se del caso, a livello subregionale, regionale e mondiale.

4 Per fornire informazioni sugli inquinanti organici persistenti e sulle loro alternative, le Parti possono utilizzare schede tecniche di sicurezza e rapporti, ricorrere ai mass media e ad altri mezzi di comunicazione nonché istituire centri d’informazione a livello nazionale e regionale.

5 Ciascuna Parte prende benevolmente in considerazione la possibilità di elaborare meccanismi, quali registri sulle emissioni e sui trasferimenti di inquinanti, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime relative alle quantità annue delle sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C emesse o smaltite.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.