Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

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Art. 21 Amendements à la Convention

1 Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2 Les amendements à la Convention sont adoptés lors d’une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d’amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les propositions d’amendement aux signataires de la Convention et, à titre d’information, au dépositaire.

3 Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.

4 Le dépositaire communique l’amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

5 La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par écrit au dépositaire. Tout amendement adopté conformément au par. 3 entre en vigueur pour les Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les trois quarts au moins des Parties. Par la suite, l’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.

Art. 22 Adozione e emendamento degli allegati

1 Gli allegati della presente Convenzione sono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione si intende riferito anche agli allegati.

2 I nuovi allegati possono avere per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

3 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di nuovi allegati alla presente Convenzione si applica la procedura seguente:

a)
gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura esposta nell’articolo 21 paragrafi 1, 2 e 3;
b)
se una delle Parti non può accettare un allegato aggiuntivo, essa lo notifica per scritto al depositario entro un anno dalla data in cui questi ha comunicato alle Parti l’adozione dell’allegato aggiuntivo. Il depositario informa immediatamente tutte le Parti in merito a ogni notifica ricevuta. Le Parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, nel qual caso l’allegato entra in vigore per la Parte interessata, fatta salva la lettera c) qui appresso;
c)
al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle Parti l’adozione di un nuovo allegato, quest’ultimo entra in vigore per tutte le Parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b).

4 La proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente Convenzione, salvo il fatto che un emendamento all’allegato A, B o C non entra in vigore nei confronti di una Parte che abbia formulato una dichiarazione in merito agli emendamenti a questi allegati conformemente all’articolo 25 paragrafo 4, nel qual caso l’emendamento entra in vigore per questa Parte il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo a detto emendamento.

5 Per la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di ogni emendamento agli allegati D, E o F si applica la procedura seguente:

a)
gli emendamenti sono proposti secondo la procedura esposta nell’articolo 21, paragrafi 1 e 2;
b)
le Parti decidono all’unanimità in merito agli emendamenti agli allegati D, E o F;
c)
la decisione di emendare gli allegati D, E o F è immediatamente comunicata alle Parti dal depositario. L’emendamento entra in vigore per tutte le Parti a una data da specificare nella decisione stessa.

6 Se un allegato aggiuntivo o un emendamento a un allegato sono legati a un emendamento alla presente Convenzione, il nuovo allegato o l’emendamento entrano in vigore soltanto al momento dell’entrata in vigore dell’emendamento alla Convenzione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.