Les Parties garantissent l’existence d’un système permettant l’accès équitable des patients aux services de transplantation.
Sous réserve des dispositions du chap.
S’agissant d’accords internationaux portant sur l’échange d’organes, les procédures doivent également assurer une distribution effective et justifiée parmi tous les pays participants en prenant en compte le principe de solidarité à l’intérieur de chaque pays.
Le système de transplantation assure la collecte et l’enregistrement des informations nécessaires à assurer la traçabilité des organes et des tissus.
Le Parti garantiscono la realizzazione di un sistema che consenta ai pazienti un equo accesso ai servizi di trapianto.
Fatte salve le disposizioni del capitolo III, gli organi e, se necessario, i tessuti sono attribuiti unicamente a pazienti iscritti su una lista di attesa ufficiale, in base a regole trasparenti, obiettive e debitamente giustificate secondo criteri medici. In questo stesso ambito vengono designate le persone o gli organismi responsabili della decisione di attribuzione.
Nel caso di accordi internazionali sullo scambio di organi, le procedure devono altresì assicurare una distribuzione giustificata ed effettiva tra tutti i Paesi partecipanti, nel rispetto del principio di solidarietà all’interno di ciascuno Stato.
Il sistema di trapianto garantisce la raccolta e l’archiviazione di informazioni che assicurino la rintracciabilità degli organi e dei tessuti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.