Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.)

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Art. 5 Engagements des Parties de transmission

1. Chaque Partie de transmission veille, par des moyens appropriés et ses instances compétentes, à ce que tous les services de programmes transmis par des organismes ou à l’aide de moyens techniques relevant de sa juridiction au sens de l’article 3, soient conformes aux dispositions de la présente Convention.

2. Aux fins de la présente Convention, est Partie de transmission:

a.
dans le cas de transmissions terrestres, la Partie dans laquelle l’émission primaire est effectuée;
b.
dans le cas de transmissions par satellite:
i.
la Partie dans laquelle est située l’origine de la liaison montante vers le satellite,
ii.
la Partie qui accorde le droit d’utiliser une fréquence ou une capacité de satellite lorsque l’origine de la liaison montante est située dans un Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention,
iii.
la Partie dans laquelle le radiodiffuseur a son siège, lorsque la responsabilité n’est pas établie en vertu des alinéas i et ii.

3. Lorsque des services de programmes transmis depuis des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention sont retransmis par des organismes ou à l’aide de moyens techniques relevant de la juridiction d’une Partie au sens de l’article 3, cette Partie, en qualité de Partie de transmission, veille, par des moyens appropriés et ses instances compétentes, à la conformité de ces services avec les dispositions de la présente Convention.

Art. 5 Obblighi delle Parti trasmittenti

1.  Ognuna delle Parti trasmittenti deve assicurarsi che tutti i servizi di programmi trasmessi dal radiotrasmettitore di sua competenza siano conformi alle disposizioni della presente Convenzione.

2.  Ai sensi della presente Convenzione, è di competenza di una Parte il radiotrasmettitore:

che si considera essersi stabilito in questa Parte conformemente al paragrafo 3;
al quale si applica il paragrafo 4.

3.  Ai sensi della presente Convenzione, si considera che un radiotrasmettitore si sia stabilito in una Parte trasmittente nei seguenti casi:

a)
il radiotrasmettitore ha sede sociale effettiva in questa Parte e le decisioni relative alla programmazione vengono prese in questa stessa Parte;
b)
quando un radiotrasmettitore ha sede sociale effettiva in una Parte, ma le decisioni relative alla programmazione vengono prese in un’altra Parte, si considera che esso si sia stabilito nella Parte in cui una parte considerevole degli effettivi è impiegata per la radiodiffusione televisiva; se una parte considerevole degli effettivi è impiegata per la radiodiffusione televisiva in ognuna di tali Parti, si considera che il radiotrasmettitore si sia stabilito nella Parte in cui ha la propria sede sociale effettiva; se una parte considerevole degli effettivi impiegati per la radiodiffusione televisiva non opera in alcuna di tali Parti, si considera che il radiotrasmettitore si sia stabilito nella prima Parte in cui ha iniziato a trasmettere conformemente al diritto di tale Parte, a condizione che mantenga un legame economico stabile ed effettivo con la Parte stessa;
c)
quando un radiotrasmettitore ha sede sociale effettiva in una Parte, ma le decisioni relative alla programmazione vengono prese in uno Stato che non partecipa alla presente Convenzione, o viceversa, si considera che esso si sia stabilito nella Parte in questione se una parte considerevole degli effettivi impiegata per la radiodiffusione televisiva opera in tale Parte;
d)
se si considera che un radiotrasmettitore si sia stabilito in uno Stato membro della Comunità Europea, in applicazione dei criteri del paragrafo 3 dell’articolo 2 della Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 giugno 1997 che modifica la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, si considererà anche che tale radiotrasmettitore si sia stabilito in questo Stato ai sensi della presente Convenzione.

4.  Il radiotrasmettitore al quale non si applica il paragrafo 3 è considerato di competenza della Parte trasmittente se:

a)
utilizza una frequenza assegnata da tale Parte;
b)
pur non utilizzando una frequenza assegnata da tale Parte, utilizza un canale satellitare che dipende dalla Parte stessa;
c)
pur non utilizzando né una frequenza assegnata da una Parte né un canale satellitare che dipende da essa, utilizza un collegamento Terra–satellite, situato in tale Parte.

5.  Nel caso in cui il paragrafo 4 non permettesse di definire la Parte trasmittente, il Comitato permanente esamina la questione in virtù dell’articolo 21 paragrafo 1 capoverso a della presente Convenzione, al fine di definire tale Parte.

6.  La presente Convenzione non si applica ai programmi televisivi destinati a essere captati esclusivamente negli Stati che non partecipano alla presente Convenzione e che non sono captati direttamente o indirettamente dal pubblico di una o più Parti.

12 Nuovo testo giusta l’art. 7 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

 

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