Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.)

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Art. 34 Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté économique européenne et à tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention:

a.
toute signature;
b.
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c.
toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des articles 29, 30 et 31;
d.
tout rapport établi en application des dispositions de l’article 22;
e.
tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

Art. 29 Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli altri Stati che partecipano alla Convenzione culturale europea45, nonché a quella della Comunità europea. La Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio
d’Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui sette Stati, di cui almeno cinque membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il proprio consenso ad
essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

3. Uno Stato ha la facoltà, al momento della firma o in data successiva ma precedente l’entrata in vigore della presente Convenzione, di dichiarare di applicare la Convenzione a titolo provvisorio.

4. Per tutti gli Stati indicati al paragrafo 1, nonché per la Comunità europea, i quali manifesteranno ulteriormente il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.