Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.)

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Art. 27 Autres accords ou arrangements internationaux

1. Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté économique européenne appliquent les règles de la Communauté et n’appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n’existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties de conclure des accords internationaux complétant ou développant ses dispositions ou étendant leur champ d’application.

3. En cas d’accords bilatéraux, la présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Parties qui découlent de ces accords et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Parties des droits qu’elles tiennent de la présente Convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

Art. 23 Emendamenti

1. Ogni Parte può proporre emendamenti relativi alla presente Convenzione.

2. Ogni proposta di emendamento viene notificata al Segretario Generale del
Consiglio d’Europa il quale la comunica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati partecipi della Convenzione culturale europea39, alla Comunità europea e ad ogni Stato non membro che ha aderito o è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 30. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa convoca una riunione del Comitato permanente, al più presto due mesi dopo la comunicazione della proposta di emendamento.

3. Ogni proposta di emendamento viene esaminata dal Comitato permanente il quale sottopone il testo adottato con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri al Comitato dei Ministri, per riceverne l’approvazione. Dopo tale approvazione, il testo viene trasmesso alle Parti per l’accettazione.

4. Ogni emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale dell’accettazione dell’emendamento da parte delle stesse.

5.40  Tuttavia, dopo aver consultato il Comitato permanente, il Comitato dei Ministri può decidere che un determinato emendamento entrerà in vigore allo scadere di un periodo di 2 anni a decorrere dalla data alla quale è stato aperto all’accettazione, fatto salvo il caso in cui una Parte ha notificato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa un’obiezione alla sua entrata in vigore. Nel caso in cui tale obiezione sia stata notificata, l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale la Parte alla Convezione che ha notificato l’obiezione avrà depositato il suo strumento di accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

6.41  Se un emendamento è stato approvato dal Comitato dei Ministri, ma non è ancora entrato in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, né uno Stato né la Comunità europea possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione senza accettare nel contempo tale emendamento.

39 RS 0.440.1

40 Introdotto dall’art. 29 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

41 Introdotto dall’art. 29 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

 

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