Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.)

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Art. 16 Publicité s’adressant spécifiquement à une seule Partie

1. Afin d’éviter des distorsions de concurrence et la mise en péril du système télévisuel d’une Partie, les messages publicitaires dirigés spécifiquement et fréquemment vers l’audience d’une seule Partie autre que la Partie de transmission ne doivent pas contourner les règles relatives à la publicité télévisée dans cette Partie.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas lorsque:

a.
les règles concernées établissent une discrimination entre les messages publicitaires transmis par des organismes ou à l’aide de moyens techniques relevant de la juridiction de cette Partie et les messages publicitaires transmis par des organismes ou à l’aide de moyens techniques relevant de la juridiction d’une autre Partie; ou
b.
les Parties concernées ont conclu des accords bi- ou multilatéraux en ce domaine.

Art. 14 Inserimento della pubblicità e della televendita

1.  La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra i programmi. Fatte salve le condizioni fissate nei paragrafi 2–5 del presente articolo, la pubblicità e le televendite possono essere ugualmente inserite nel corso dei programmi ma in maniera da non recare danno all’integrità ed al valore dei programmi stessi ed in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti degli aventi diritto.

2.  Nei programmi composti da parti autonome o nei programmi sportivi, in avvenimenti ed in spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità e la televendita possono essere inserite unicamente tra le parti autonome e negli intervalli.

3.  La trasmissione di opere audiovisive come lungometraggi cinematografici e film concepiti per la televisione (escluse le serie, i romanzi a puntate, le trasmissioni di svago ed i documentari) può essere interrotta una sola volta per parte completa di 45 minuti, a condizione che la durata programmata di tali opere sia superiore a 45 minuti. Un’altra interruzione è ammessa se la loro durata programmata è superiore di almeno 20 minuti a due o più parti complete di 45 minuti.

4.  Se programmi non compresi tra quelli di cui al paragrafo 2 vengono interrotti dalla pubblicità e dalle televendite, dovrebbe trascorrere un periodo di almeno 20 minuti tra ogni interruzione successiva all’interno dei programmi stessi.

5.  La pubblicità e la televendita non possono essere inserite nella diffusione di cerimonie religiose. I telegiornali, i servizi di attualità, i documentari, i programmi religiosi e i programmi per bambini la cui durata programmata è inferiore a 30 minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità e dalle televendite. Se la durata di tali programmi è di almeno 30 minuti, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti.

23 Nuovo testo giusta l’art. 18 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.