Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.132.62 Accord du 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland (avec annexes)

0.748.132.62 Accordo del 25 settembre 1956 sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia (con all.)

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Art. XXIII

1.  Nonobstant les dispositions de l’art. XXII, tout Gouvernement contractant autre que le Gouvernement du Danemark dont les contributions pour l’année en cours sont inférieures à dix pour cent de la somme limite visée à l’art. V, peut cesser d’être partie au présent Accord à compter du 31 décembre d’une année quelconque, en notifiant par écrit au Secrétaire général, au plus tard le 1er janvier de l’année en question, son intention de cesser d’être partie à l’Accord. Aux fins de l’art. XXII, par. 1, al. c, un tel préavis est réputé constituer également une notification du désir de mettre fin au présent Accord.

2.  Dès réception du préavis de cessation de participation d’un Gouvernement contractant, le Secrétaire général en avise les autres Gouvernements contractants.

Art. XXIV

1.  Il Governo della Danimarca, qualora ponga fine al presente accordo in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo XXII, paga alla Organizzazione, o l’Organizzazione può trattenere sui pagamenti dovuti a questo Governo in conformità di detto accordo, una somma che rappresenti l’equa compensazione dei benefici conseguiti dal suddetto Governo mediante l’acquisto, ai suoi fini, dei beni mobili o immobili parzialmente o integralmente rimborsati a esso conformemente alle disposizioni del presente accordo.

2.  Qualora dei Governi contraenti altri che quello della Danimarca ponessero fine al presente accordo, è pagato al Governo della Danimarca, sia mediante prelevamento del fondo di riserva, sia, se tale fondo fosse insufficiente, da parte di tutti i Governi contraenti, per cura dell’Organizzazione, una somma equa a titolo di compensazione delle spese in capitale contratte dal Governo della Danimarca e non integralmente rimborsate in esecuzione al presente accordo. La somma dei pagamenti richiesti, a questo scopo, ai Governi contraenti è determinata secondo la percentuale dei contributi più recenti, i pagamenti scadendo alla data alla quale è stato posto fine all’accordo. L’Organizzazione ha il diritto di prendere possesso di tutti i beni mobili, per i quali una compensazione sia stata concessa in esecuzione al presente paragrafo. La rinuncia a tale diritto entrerebbe il considerazione nella determinazione della compensazione.

3.  Le disposizioni del paragrafo 2 del presente accordo sono parimente applicabili a qualsiasi parte dei Servizi che fosse esclusa dal presente accordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo XIII.

4.  La somma dei pagamenti che devono essere effettuati in virtù delle disposizioni del presente articolo è determinata mediante accordo fra il Consiglio e il Governo della Danimarca.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.