1. Le présent Accord reste ouvert jusqu’au 1er décembre 1956 à la signature des Gouvernements mentionnés dans son préambule.
2. Le présent Accord est subordonné à l’acceptation des Gouvernements signataires. Les instruments d’acceptation doivent être déposés dès que possible auprès du Secrétaire général, qui informera tous les Gouvernements signataires ou adhérents de la date du dépôt de chacun de ces instruments.
1. Il presente accordo è aperto all’adesione del Governo di ciascuno Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata collegata a detta Organizzazione. Le adesioni sono effettuate mediante il deposito di uno strumento ufficiale presso il Segretario generale.
2. Il Consiglio può intavolare negoziati con ciascun Governo che non è parte del presente accordo e i cui aeromobili civili beneficiano dei Servizi, allo scopo di ottenere la sua adesione all’accordo.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio può conchiudere convenzioni circa il pagamento di contributi da parte di ciascun Governo che non diventa parte del presente accordo. Qualsiasi contributo ricevuto in tal modo è usato a fine del presente accordo, nelle condizioni determinate dal Consiglio.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.