Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.132.62 Accord du 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland (avec annexes)

0.748.132.62 Accordo del 25 settembre 1956 sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia (con all.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. VI

1.  Aux seules fins d’instaurer, exploiter et entretenir les services qui ne sont pas assurés par ailleurs en application du présent Accord, la limite fixée à l’art. V peut être relevée d’un montant déterminé, avec le consentement de Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quatre‑vingt‑dix pour cent du montant global des contributions fixées pour la dernière année civile, conformément aux dispositions de l’art. VII, par. 3, 4, 5 et 65.

2.  Sous réserve des dispositions de l’art. II, toute dépense imputable aux services visés au par. 1 du présent article, ou toute dépense autorisée en vertu des dispositions de l’art. XIII, par. 2, al. a, par suite de l’inclusion desdits services dans le présent Accord, est supportée exclusivement par les Gouvernements contractants qui y consentent, proportionnellement à leur part dans le montant global pour l’année en cause. Aucune partie du fonds de réserve mentionné à l’art. X, qui n’est pas imputable à ces services, ne peut être utilisée à des fins auxquelles seuls ces Gouvernements ont consenti.

5 Nouvelle référence selon l’art. 3 du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

Art. VII

1.  Riservate le disposizioni dell’articolo V e del paragrafo 2 dell’articolo VI, i Governi contraenti si impegnano a ripartire il novantacinque per cento delle spese reali approvate dei servizi, determinate conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, in proporzione ai vantaggi aeronautici che ciascun Governo contraente trae dai servizi. Questa proporzione è determinata, per ciascun Governo contraente e per ogni anno civile, secondo il numero delle traversate complete effettuate durante detto anno dagli aeromobili civili di questo Governo sulle rotte che collegano l’Europa e l’America del Nord ed una qualsiasi parte delle quali passi a nord del parallelo 45° nord tra i meridiani 15° ovest e 50° ovest. Inoltre:

a)
un volo unicamente tra la Groenlandia ed il Canada, la Groenlandia e gli Stati Uniti d’America, la Groenlandia e l’Islanda o l’Islanda e l’Europa conta come un terzo di traversata;
b)
un volo unicamente tra la Groenlandia e l’Europa, l’Islanda ed il Canada, o l’Islanda e gli Stati Uniti d’America conta come due terzi di traversata;
c)
un volo con destinazione o in provenienza dall’Europa o dall’Islanda, che non superi la costa dell’America del Nord ma che superi il meridiano 30° ovest a nord del parallelo 45° nord conta come un terzo di traversata.

2.  Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo:

a)
una traversata è contata anche se il decollo o l’atterraggio hanno avuto luogo in un punto situato fuori dei territori menzionati in detto paragrafo;
b)
l’«Europa» non comprende né l’Islanda né le Azzorre.

3.  Al più tardi il 20 novembre di ogni anno, il Consiglio determina i contributi dei Governi contraenti, allo scopo di fornire le anticipazioni per l’anno successivo. Per il 1983 i contributi sono stabiliti secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, e secondo il novantacinque per cento delle spese preventivate per il 1983. Il contributo di ciascun Governo contraente è rettificato in funzione di qualsiasi differenza tra le somme che ha pagato all’organizzazione a titolo delle anticipazioni per il 1981, e la sua quota, pari al novantacinque per cento delle spese reali approvate per il 1981, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981. Il contributo rettificato di ciascun Governo contraente è diminuito dell’ammontare della sua quota, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, di entrate preventivate provenienti dalle tasse per l’uso che devono essere versate nel 1983 alla Danimarca secondo l’articolo XIV dell’Accordo.

4.  Il metodo esposto nel paragrafo 3 del presente articolo si applica ai contributi per il 1984, con i cambiamenti di data che si impongono.

5.  Per il 1985, il metodo esposto nel paragrafo 3 del presente articolo si applica col cambiamento di data che si impone e, inoltre, il contributo di ciascun Governo contraente è nuovamente rettificato in funzione di qualsiasi differenza fra la sua quota di entrate preventivate provenienti dalle tasse per l’uso corrispondenti al 1983, e la sua quota, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1983, delle entrate reali verificate provenienti dalle tasse per l’uso e versate alla Danimarca nel 1983.

6.  Il metodo per il 1985 si applica per gli anni seguenti, con i cambiamenti di data che si impongono.

7.  A partire dal 1° gennaio 1983, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno civile, ciascun Governo contraente paga all’organizzazione, mediante versamenti semestrali, il contributo che gli è stato imputato a titolo delle anticipazioni per l’anno civile in corso, rettificato e diminuito conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3–6 del presente articolo.

8.  In caso di abrogazione del presente Accordo, il Consiglio effettua le rettificazioni destinate a conseguire gli scopi del presente articolo e concernenti qualsiasi tempo per il quale, alla data dell’abrogazione del presente Accordo, i pagamenti non sono stati rettificati conformemente ai paragrafi 3–6 del presente articolo.

9.  Ciascun Governo contraente fornisce al Segretario generale, il 1° maggio di ogni anno al più tardi, nella forma prescritta dal Segretario generale, informazioni complete sulle traversate effettuate durante l’anno civile precedente, alle quali si applica il presente articolo.

10.  I Governi contraenti possono convenire che le informazioni di cui al paragrafo 9 del presente articolo siano fornite in loro nome al Segretario generale da un altro Governo.

6 Nuovo testo giusta l’art. 4 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.