Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 25 Lumières et projecteurs

Il est interdit de faire usage de lumières et de projecteurs

a.
qui peuvent être confondus avec les feux prévus;
b.
qui produisent un éblouissement et mettent en danger ou gênent la navigation.

Art. 26 Segnali dei battelli a motore durante la navigazione notturna

1 I battelli a motore devono portare:

a.
un fanale di via a luce forte di color bianco, visibile solo sopra un arco di orizzonte di 225°, fissato in modo da proiettare la sua luce per 112° 30’ da ciascun lato del battello (cioè dalla prora fino a 22° 30’ a poppavia del traverso di ciascun lato) e sistemato sul piano longitudinale, nella metà avanti del battello ad un’altezza di almeno 3 m sulla linea di galleggiamento di massima immersione;
b.
due fanali laterali di via a luce media, di cui quello a destra di colore verde e quello a sinistra di colore rosso. Ciascuno di essi deve essere visibile solo su di un arco di orizzonte di 112° 30’, cioè dalla prora fino a 22° 30’ a poppavia del traverso. Tali fanali devono essere sistemati alla stessa altezza e debbono trovarsi sulla stessa perpendicolare al piano longitudinale del battello. Inoltre devono essere sistemati a non meno di 1 m al disotto del fanale di via bianco di cui alla precedente lettera a. I fanali verde e rosso debbono essere schermati, quando è necessario, verso l’interno del battello in modo tale che la luce verde non possa essere scorta da sinistra e la luce rossa non possa essere scorta da destra;
c.
un fanale di poppa a luce ridotta di colore bianco, visibile solo su un arco di orizzonte di 135°, sistemato sul piano longitudinale in modo che proietti la sua luce per 67° 30’ a destra e per 67° 30’ a sinistra. Qualora ciò non sia possibile in relazione alle particolari sistemazioni del ponte, potrà essere collocato fuori dello stesso piano.

2 Sulle imbarcazioni a propulsione meccanica di lunghezza inferiore ai 15 m sono pure autorizzati:

a.
fanali a luce media al posto di fanali a luce forte;
b.
un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell’asse dell’imbarcazione, invece del fanale di prua e di quello di poppa;
c.
la distanza dal punto d’intersezione della linea dei fanali laterali con l’asse del natante deve essere almeno di 0,5 m;
d.
inoltre, se la potenza di propulsione è inferiore a 6 kW le imbarcazioni possono portare un unico fanale a luce ridotta di colore bianco visibile su tutto l’arco d’orizzonte.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.