Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 16 Contrôle

Lors des opérations de contrôle, les conducteurs ainsi que les surveillants d’engins flottants fixes doivent prêter l’appui nécessaire aux autorités de surveillance compétentes.

Art. 17 Contrassegni dei natanti

1 Ogni natante deve essere munito dei contrassegni attribuiti dall’autorità competente, salvo i casi previsti dall’articolo 4 della Convenzione e le deroghe di cui al punto 5 del presente articolo.

2 I contrassegni devono essere apposti su ogni lato del natante, in posizione ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe, leggibili ed indelebili.

3 I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri natanti. La larghezza e lo spessore dei loro tratti saranno proporzionati all’altezza. I caratteri ed i numeri dovranno essere chiari su fondo scuro o scuri su fondo chiaro.

4 L’autorità competente può disporre l’uso di targhe ufficiali.

5 Sono esenti dall’obbligo dei contrassegni:

a.
i natanti delle imprese di navigazione concessionarie dei servizi regolari di linea;
b.
i natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,5 m;
c.
le canoe, i caiacchi, i sandolini ed altri natanti simili non provvisti di motore, nonché le tavole a vela;
d.
i natanti da competizione a remi.

I natanti di cui alla lettera a devono essere contraddistinti dal nome oppure dalle iniziali dell’impresa seguite da numeri; quelli di cui alle lettere b, c e d devono portare in posizione ben visibile le indicazioni del proprietario o del detentore.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.