Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.631.242.04 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (avec appendices et prot. add.)

0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

annexI/lvlu1/titIII/Art. 3

(La présente annexe ne contient pas d’art. 3.)

annexIV/lvlu1/titIII/Art. 4

L’autorità adita assicura per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) la ricezione della richiesta di informazioni senza indugio e, comunque, entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Una volta ricevuta la richiesta, l’autorità adita invita, se del caso, l’autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.