1.  Le autorità di sicurezza competenti ai fini del presente Accordo sono:
- a. 
- per il Consiglio federale svizzero:
 Digitalizzazione e cibersicurezza DDPS,
 in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);
- b. 
- per il Governo della Repubblica di Corea:
 Defense Intelligence Agency of the Ministry of National Defense.
2.  Ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente in merito a qualsiasi modifica concernente la rispettiva autorità di sicurezza competente.
3.  Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie per coordinare con l’altra Parte contraente tutti i requisiti e tutte le procedure inerenti all’applicazione del presente Accordo.