Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.35 Entraide judiciaire. Extradition
Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione

0.351.926.3 Traité du 27 janvier 2011 d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République de Colombie

0.351.926.3 Trattato del 27 gennaio 2011 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

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Art. 13 Restitution d’objets et de valeurs

1.  Les objets et les valeurs qui sont le produit d’une infraction poursuivie par l’Etat requérant et les instruments qui ont servi à la commettre et qui ont été saisis par l’Etat requis ou, à défaut, la valeur de remplacement, peuvent être restitués à l’Etat requérant en vue de leur confiscation ou de leur remise à l’ayant droit, sous réserve de prétentions élevées par des tiers de bonne foi.

2.  En règle générale, la restitution a lieu après un prononcé définitif et exécutoire de l’Etat requérant; l’Etat requis peut toutefois restituer les objets et les valeurs à un stade antérieur de la procédure.

Art. 13

1.  Gli oggetti e i beni che costituiscono il provento di un reato perseguito dallo Stato richiedente o lo strumento con cui tale reato è stato commesso e che sono sottoposti a sequestro cautelativo, oppure il loro valore di rimpiazzo, possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista della loro confisca o restituzione agli aventi diritto, fatte salve le pretese su tali oggetti e beni avanzate in buona fede da terzi.

2.  Di regola, la consegna di oggetti e beni avviene su decisione o sentenza definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente; la consegna da parte dello Stato richiesto può tuttavia avvenire anche in una fase anteriore del procedimento.

Art. 14 Suddivisione dei beni confiscati

1.  Dal momento che la suddivisione dei beni confiscati è considerata uno strumento per potenziare l’efficacia della cooperazione internazionale prevista dal presente Trattato, gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi la massima cooperazione nella suddivisione dei beni confiscati, conformemente al rispettivo diritto nazionale.

2.  Per la suddivisione dei beni confiscati conformemente al presente articolo, gli Stati contraenti devono concludere accordi o convenzioni particolari per ogni singolo caso, stabilendo le condizioni specifiche per la domanda, la consegna e il trasferimento dei beni suddivisi.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.