1. Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente capitolo deve indicare specificatamente:
- a.
- l’autorità che fa la richiesta e quella che conduce le indagini o il procedimento;
- b.
- l’oggetto e i motivi della richiesta;
- c.
- la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luoghi e circostanze del reato) delle indagini o della procedura, fatta eccezione per il caso di richiesta di notificazione;
- d.
- nella misura in cui la cooperazione comporta misure coercitive:
- i)
- il testo delle disposizioni di legge oppure, se ciò non è possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili, e
- ii)
- l’indicazione che le misure richieste, o qualsiasi altra misura avente analoghi effetti, potrebbero essere adottate nel territorio della Parte richiedente, secondo la legge di tale Parte;
- e.
- se necessario, e per quanto possibile,
- i)
- particolari relativi alla persona o alle persone interessate, compresi nomi, date e luoghi di nascita, nazionalità, luoghi in cui si trovano e, nel caso di persone giuridiche, le sedi, e
- ii)
- i valori patrimoniali con riferimento ai quali viene richiesta la cooperazione, l’ubicazione, il rapporto con la persona o con le persone interessate, le eventuali relazioni con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili in merito ad altre persone interessate ai valori patrimoniali stessi; e
- f.
- tutte le particolari procedure che la Parte richiedente desidera siano seguite.
2. La richiesta di misura provvisoria ai sensi della sezione 3, in relazione al sequestro di valori patrimoniali che potrebbero formare oggetto di ordine di confisca consistente nell’obbligo di pagare una somma di denaro, deve inoltre indicare l’importo massimo che si intende realizzare attraverso i valori patrimoniali in questione.
3. Oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1, le richieste ai sensi della sezione 4 devono contenere:
- a.
- nel caso dell’articolo 13 paragrafo 1a:
- i)
- una copia autentica dell’ordine di confisca emesso dall’autorità giudiziaria della Parte richiedente e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se tali motivi non sono indicati nell’ordine stesso,
- ii)
- una dichiarazione delle competenti autorità della Parte richiedente dalla quale risulti che l’ordine di confisca è eseguibile e non soggetto a rimedi giuridici ordinari,
- iii)
- l’indicazione della misura nella quale l’esecuzione del provvedimento è richiesta, e
- iv)
- informazioni sulla necessità di adottare misure provvisorie;
- b.
- nel caso dell’articolo 13 paragrafo 1b, un’esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, tale da consentire alla Parte richiesta di domandare il provvedimento secondo la propria legge interna;
- c.
- se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza.