Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

0.192.110.978.47 Protocollo del 1o dicembre 1981 sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite

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Art. 17 Accords complémentaires

L'Organisation peut conclure avec toute Partie au Protocole des accords complémentaires destinés à donner effet aux dispositions du présent Protocole à l’égard de ladite Partie en vue d’assurer la bonne marche de l'Organisation.

Art. 16 Composizione delle controversie

Ogni controversia fra le Parti al Protocollo, o fra l'Organizzazione e una Parte al Protocollo, in relazione all’interpretazione o all’applicazione del Protocollo, deve essere composta mediante negoziato o altro metodo convenuto. Qualora la controversia non venga risolta entro dodici mesi, le Parti interessate possono, di comune accordo, deferire la controversia alla decisione di un Tribunale composto da tre arbitri. Ciascuna delle Parti alla controversia sceglierà un arbitro ed il terzo, che sarà il Presidente del Tribunale, sarà scelto dai primi due arbitri. Qualora i primi due arbitri non si dovessero accordare, entro i due mesi successivi alla loro designazione, sul nominativo dei terzo arbitro, questi sarà scelto dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Il Tribunale adotterà le proprie procedure e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti alla controversia.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.