Data held in information systems maintained by the certification offices shall be retained for a minimum of five years and shall be deleted or destroyed after ten years at the latest.
I dati contenuti nei sistemi d’informazione degli uffici emittenti devono essere conservati per cinque anni almeno e cancellati o distrutti al più tardi dopo dieci anni.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.