1 Watch-cases that are sent abroad temporarily in accordance with Article 82 paragraph 4 for assaying and hallmarking are cleared with a free-pass certificate.
2 A deposit may be payable as collateral to ensure that the articles are re-imported.
141 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
1 Le casse d’orologio che, conformemente all’articolo 82 capoverso 4, sono spedite temporaneamente all’estero per esservi controllate e marchiate devono essere accompagnate da una carta di passo.
2 Per garantire la reimportazione, può essere richiesto un deposito di garanzia.
138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).
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