910.18 Ordinance of 22 September 1997 on Organic Farming and the Labelling of Organically Produced Products and Foodstuffs (Organic Farming Ordinance)

910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica)

Art. 14 Collection of wild plants

1 Collection of edible wild plants and plant parts which grow naturally in forests and on agricultural land are deemed to be production within the context of organic farming if:

a.
this land has not been treated with unauthorised products for three years preceding collection; and
b.
collection does not prejudice the stability of the natural environment and the conservation of species in the collection area.

2 The collection area must be geographically defined.

The collection process must be thoroughly documented.

The inspection procedure for organic holdings shall be applied as appropriate.

Art. 14 Raccolta di piante selvatiche

1 La raccolta di piante e di parti di piante selvatiche commestibili che crescono spontaneamente in campagna, nei boschi e su superfici agricole è considerata produzione nel quadro dell’agricoltura biologica se:

a.
queste superfici non sono state trattate con prodotti non autorizzati durante i tre ultimi anni prima della raccolta;
b.
la raccolta non danneggia la stabilità dell’ambiente naturale e la conservazione delle specie nell’area di raccolta.

2 L’area di raccolta deve essere geograficamente delimitata.

3 La raccolta deve essere accuratamente documentata.

4 La procedura di controllo prevista per le aziende biologiche è applicabile per analogia.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.