818.102.2 Ordinance of 4 June 2021 on Certificates to Prove COVID-19 Vaccination, COVID-19 Recovery or a COVID-19 Test Result (COVID-19 Certificates Ordinance)

818.102.2 Ordinanza del 4 giugno 2021 concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)

Art. 11 Free of charge

1 The requesting person shall not be charged for the issuance or revocation of COVID-19 certificates other than in the cases specified in paragraph 2.

2 The cantons may make provision for issuers to charge an appropriate share of the cost in the following cases:

a.
when a certificate has to be reissued repeatedly due to loss;
b.
when issuing a certificate to persons under Article 7 paragraph 1 letter b who are not permanently or habitually resident in the canton concerned or to Swiss citizens living abroad whose last place of residence or commune of origin is not in the canton concerned.

3 Paragraph 2 letter b does not apply when the canton has ordered isolation.

24 Amended by No I of the O of 16 Feb. 2022 (Expiry of COVID-19 Certificates only valid in Switzerland), in force since 17 Feb. 2022 (AS 2022 99).

Art. 11 Gratuità

1 L’emissione e la revoca di certificati COVID-19 sono gratuite per il richiedente, fatti salvi i casi di cui al capoverso 2.

2 I Cantoni possono prevedere la possibilità per gli emittenti di chiedere una partecipazione adeguata ai costi nei seguenti casi:

a.
se un certificato deve essere emesso più volte perché è andato perso;
b.
per le persone di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b che non hanno un domicilio o una dimora abituale o, nel caso di Svizzeri all’estero, che non hanno l’ultimo Comune di domicilio o di attinenza nel Cantone interessato.
3 Se il Cantone ha disposto un isolamento, il capoverso 2 lettera b non è applicabile.

26 Nuovo testo giusta n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.