814.912 Ordinance of 9 May 2012 on Handling Organisms in Contained Systems (Containment Ordinance, ContainO)

814.912 Ordinanza del 9 maggio 2012 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf)

Art. 6 Grouping of organisms

1 In order to determine the risk of an occurrence of organisms, the extent and probability of harmful effects to human beings, animals or the environment and to biological diversity and its sustainable use must be estimated. In doing so, the criteria in Annex 2.1 number 1 must be taken into account.

2 In order to assess the risks determined, the organisms must be allocated to one of the following groups according to the criteria in Annex 2.1 number 2:

a.
Group 1: organisms whose occurrence presents no risk or a negligible risk;
b.
Group 2: organisms whose occurrence presents a low risk;
c.
Group 3: organisms whose occurrence presents a moderate risk;
d.
Group 4: organisms whose occurrence presents a high risk.

3 If certain organisms have already been grouped according to the list in Article 26, no new risk determination and assessment need be carried out unless there are indications of an increased or reduced risk in an occurrence of these organisms. In the event of significant new findings, the risk must be determined and assessed again.

Art. 6 Classificazione degli organismi

1 Per determinare il rischio rappresentato dalla presenza di organismi vanno stimate l’entità e la probabilità di effetti dannosi per l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Occorre tenere conto dei criteri di cui all’allegato 2.1 numero 1.

2 Per valutare il rischio determinato, gli organismi vanno attribuiti a uno dei seguenti gruppi in base ai criteri di cui all’allegato 2.1 numero 2:

a.
gruppo 1: organismi la cui presenza rappresenta un rischio nullo o trascurabile;
b.
gruppo 2: organismi la cui presenza rappresenta un rischio esiguo;
c.
gruppo 3: organismi la cui presenza rappresenta un rischio moderato;
d.
gruppo 4: organismi la cui presenza rappresenta un rischio elevato.

3 Per gli organismi già classificati secondo l’elenco di cui all’articolo 26 non sono necessarie una nuova determinazione e una nuova valutazione del rischio, a meno che non vi siano segni che la loro presenza comporti un rischio accresciuto o ridotto. In caso di nuove conoscenze essenziali occorre determinare e valutare nuovamente il rischio.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.