814.912 Ordinance of 9 May 2012 on Handling Organisms in Contained Systems (Containment Ordinance, ContainO)

814.912 Ordinanza del 9 maggio 2012 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf)

Art. 26 Lists of classified organisms

1 The FOEN maintains with consent of the FOPH, SECO, FSVO, FOAG and SUVA and after consulting the SECB a publicly accessible, non-conclusive list in which organisms are classified in one of the four groups according to the criteria in Annex 2.1.

2 The FOPH maintains with the consent of the FOEN and after consulting SECO, the FSVO, the FOAG, the Federal Office for Civil Protection, SUVA and the SECB, a publicly accessible, non-conclusive list of organisms with a high potential for improper use.

3 The FOEN and the FOPH shall take account of existing lists, in particular those of the European Union and its member states and of international organisations.

35 Amended by No I of the O of 27 Sept. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 3131).

Art. 26 Elenchi degli organismi classificati

1 L’UFAM, con l’approvazione dell’UFSP, della SECO, dell’USAV, dell’UFAG e della SUVA, nonché dopo aver sentito la CFSB, tiene un elenco non esaustivo accessibile al pubblico nel quale gli organismi sono classificati in uno dei quattro gruppi in base ai criteri dell’allegato 2.1.

2 L’UFSP, con l’approvazione dell’UFAM, nonché dopo aver sentito la SECO l’USAV, l’UFAG, l’Ufficio federale della protezione della popolazione, la SUVA e la CFSB, tiene un elenco non esaustivo accessibile al pubblico nel quale sono indicati gli organismi particolarmente adatti a un’utilizzazione indebita.

3 L’UFAM e l’UFAG nella compilazione dei loro elenchi tengono conto di quelli già esistenti, segnatamente di quelli dell’Unione europea e dei suoi Stati membri nonché di altre organizzazioni internazionali.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3131).

 

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