814.711 Ordinance of 27 February 2019 to the Federal Act on Protection against the Risks associated with Non-Ionising Radiation and with Sound (O-NIRSA)

814.711 Ordinanza del 27 febbraio 2019 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS)

Art. 14 Laser radiation in or into the open air

1 Any person who operates a laser device of any class to emit laser radiation in or into the open air may not endanger other people; in particular, pilots, airport staff and locomotive or motor vehicle drivers must not be dazzled.

2 If a laser device emits laser radiation into airspace, then, in order to ensure the safety of flight operations, the following persons shall provide the following information to the FOPH via its notification portal no later than 14 days in advance in accordance with Annex 3 Number 2.1:

a.
to operate laser devices of Class 1M, 2M, 3R, 3B or 4: the person with a certificate of competence level 1 or 2 pursuant to Articles 12 or 13;
b.
to operate laser devices of Class 1 or 2: the organiser.

Art. 14 Radiazione laser all’aperto o verso l’esterno

1 Chi emette radiazione laser con un apparecchio laser di qualsiasi classe all’aperto o verso l’esterno non deve mettere in pericolo altre persone; in particolare non devono essere abbagliati piloti, personale aeroportuale e conducenti di mezzi di trazione ferroviari o di veicoli a motore.

2 Se un apparecchio laser emette radiazione laser nello spazio aereo, per la sicurezza delle operazioni di volo le seguenti persone devono comunicarlo all’UFSP, tramite l’apposito portale di notifica, fornendo le informazioni di cui all’allegato 3 numero 2.1 al più tardi 14 giorni prima dell’inizio:

a.
la persona con conferma di competenza o attestato di competenza secondo gli articoli 12 o 13 per l’utilizzo di apparecchi laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B o 4;
b.
l’organizzatore per l’utilizzo di apparecchi laser delle classi 1 o 2.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.