814.680 Ordinance of 26 August 1998 on the Remediation of Polluted Sites (Contaminated Sites Ordinance, CSO)

814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)

Art. 3 Construction and alteration of buildings and installations

Polluted sites may be modified by the construction or alteration of buildings and installations only if:

a.
they are not in need of remediation and the project does not make their remediation necessary; or
b.
their later remediation is not seriously hampered, or, insofar as they are modified by the project, they are remediated at the same time.

Art. 3 Costruzione e trasformazione di edifici e impianti

I siti inquinati possono essere modificati attraverso la costruzione o la trasformazione di edifici e di impianti soltanto se:

a.
non devono essere risanati e, in seguito al progetto, non si rende necessario un risanamento; oppure
b.
il loro futuro risanamento non diventa sostanzialmente più difficile in seguito al progetto o, nella misura in cui sono modificati dal progetto, vengono contemporaneamente risanati.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.