814.680 Ordinance of 26 August 1998 on the Remediation of Polluted Sites (Contaminated Sites Ordinance, CSO)

814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)

Art. 12 Prevention of pollution of the soil

1 Soil that is a polluted site or part thereof is deemed to be in need of remediation if a substance in the soil exceeds a concentration value specified in Annex 3. The foregoing also applies to soil that is already subject to a restriction of use.

2 Soil that is not in need of remediation in accordance with paragraph 1 despite being polluted sites or parts thereof, and the impacts of polluted sites on soil are assessed in accordance with the Ordinance of 1 July 199813 on the Pollution of Soil.

12 Amended by Annex No. II 2 of the O of 26 Sept. 2008 on the Charge for the Remediation of Contaminated Sites, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 4771).

13 SR 814.12

Art. 12 Protezione contro il deterioramento del suolo

1 Un suolo, che è un sito inquinato o costituisce parte di esso, deve essere risanato se una delle sostanze in esso contenute supera il valore di concentrazione di cui all’allegato 3. Ciò vale anche per i suoli per i quali è stata decisa una limitazione dell’utilizzazione.

2 I suoli che, secondo il capoverso 1, non devono essere risanati nonostante siano siti inquinati o costituiscano parte di essi, e gli effetti dei siti inquinati sui suoli sono valutati conformemente all’ordinanza del 1° luglio 199814 contro il deterioramento del suolo.

13 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 26 set. 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4771).

14 RS 814.12

 

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