814.600 Ordinance of 4 December 2015 on the Avoidance and the Disposal of Waste (Waste Ordinance, ADWO)

814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Art. 31 Construction

Facilities may be constructed or their capacity increased for the incineration of waste provided the structural elements guarantee that:37

a.
no diffuse waste gases are emitted;
b.38
at facilities that treat liquid waste with a flashpoint below 60 °C and infectious special waste, such waste can be placed in the incineration chamber separately from the other waste and as directly as possible;
c.39
at facilities that incinerate municipal waste or waste of similar composition, at least 80 per cent of the energy content is used outside the facilities; the use of energy to capture CO2 from flue gas is regarded as use outside the facilities.

37 Amended by No I of the O of 23 Feb. 2022, in force since 1 April 2022 (AS 2022 161).

38 Amended by No I of the O of 12 Feb. 2020, in force since 1 April 2020 (AS 2020 801).

39 Inserted by No I of the O of 23 Feb. 2022, in force since 1 April 2022 (AS 2022 161).

Art. 31 Costruzione

Gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere costruiti o la loro capacità può essere potenziata se le installazioni garantiscono che:37

a.
non fuoriescano gas di scarico diffusi;
b.38
negli impianti in cui sono trattati rifiuti liquidi aventi un punto d’infiammabilità inferiore a 60 °C e rifiuti speciali infettivi, tali rifiuti possano essere separati dagli altri rifiuti e, per quanto possibile, immessi il più direttamente possibile nell’area in cui avviene il trattamento termico;
c.39
negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga, almeno l’80 per cento del contenuto energetico venga impiegato al di fuori degli impianti; l’utilizzo di energia per la cattura di CO2 dai fumi è considerato impiego al di fuori degli impianti.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).

39 Introdotta dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161).

 

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