814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 116 Incineration with the approval of the licensing authority

1 Combustible radioactive waste may, with the approval of the licensing authority, be incinerated at thermal waste treatment plants in accordance with the Waste Ordinance of 4 December 201538 if:

a.
compliance with the clearance limit can be demonstrated by monitoring of activity concentrations or calculation of the possible contamination of incineration residues;
b.
the radioactive waste only contains the radionuclides H-3 or C-14; and
c.
the activity approved for incineration per week does not exceed 1000 times the licensing limit.
2 In justified cases, the licensing authority may approve the incineration of combustible radioactive waste containing radionuclides other than those specified in paragraph 1 letter b.

Art. 116 Incenerimento con l’approvazione dell’autorità preposta al rilascio delle licenze

1 Le scorie radioattive combustibili possono essere incenerite con il consenso dell’autorità preposta al rilascio delle licenze negli impianti per il trattamento termico dei rifiuti secondo l’ordinanza del 4 dicembre 201538 sui rifiuti se:

a.
l’osservanza del livello di allontanamento può essere comprovata con la sorveglianza della concentrazione di attività o con un calcolo della contaminazione possibile dei residui di incenerimento;
b.
le scorie radioattive contengono solo radionuclidi H-3 o C-14; in casi giustificati possono essere incenerite scorie che contengono altri radionuclidi; e
c.
l’attività ammessa settimanalmente per l’incenerimento non supera di mille volte il livello di licenza.

2 In casi giustificati, l’autorità preposta al rilascio delle licenze può autorizzare l’incenerimento di scorie radioattive combustibili contenenti radionuclidi diversi da quelli di cui al capoverso 1 lettera b.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.