812.213 Medical Devices Ordinance of 1 July 2020 (MedDO)

812.213 Ordinanza del 1° luglio 2020 relativa ai dispositivi medici (ODmed)

Art. 88 Data subjects’ rights and data rectification

1 Data subjects’ rights, particularly the right to information, rectification and deletion of data, are governed by data protection legislation.

2 Swissmedic shall ensure that data that are incorrect or have been processed unlawfully are corrected in or deleted from the medical devices information system. Correction and deletion shall take place as quickly as possible, but no later than 60 days of the data subject making their request.

Art. 88 Diritti delle persone interessate e rettifica dei dati

1 I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto d’accesso, di rettifica e di distruzione dei dati, sono retti dalla legislazione sulla protezione dei dati.

2 Swissmedic provvede a far rettificare o cancellare i dati inesatti o trattati illecitamente nel sistema d’informazione sui dispositivi medici. Le rettifiche e le cancellazioni sono effettuate quanto prima ma al più tardi entro 60 giorni dalla richiesta della persona interessata.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.