812.213 Medical Devices Ordinance of 1 July 2020 (MedDO)

812.213 Ordinanza del 1° luglio 2020 relativa ai dispositivi medici (ODmed)

Art. 81 Access rights

1 The following persons and agencies shall be given online access to information systems provided this is necessary for the fulfilment of their respective tasks:

a.
Swissmedic staff employed in vigilance and market surveillance and third parties mandated to perform tasks in this area;
b.
Swissmedic staff employed in administrative penal law;
c.
Swissmedic administrators and mandated third parties.

2 A log of persons and bodies granted access to the information systems shall be kept. The data in this log shall be stored for two years.

Art. 81 Diritti di accesso

1 Laddove necessario allo svolgimento dei rispettivi compiti, l’accesso online ai sistemi d’informazione è concesso alle seguenti persone e posizioni:

a.
i collaboratori di Swissmedic che operano nel settore della vigilanza e della sorveglianza del mercato nonché terzi incaricati di compiti in questo settore;
b.
i collaboratori di Swissmedic che operano nel settore del diritto penale amministrativo;
c.
gli amministratori di Swissmedic e terzi incaricati.

2 Gli accessi ai sistemi d’informazione sono verbalizzati; i dati verbalizzati sono conservati per due anni.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.