812.212.1 Ordinance of 14 November 2018 on Licensing in the Medicinal Products Sector (Medicinal Products Licensing Ordinance, MPLO)

812.212.1 Ordinanza del 14 novembre 2018 sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti, OAMed)

Art. 38 Additional safety measures

1 Blood and labile blood products may only be used for homologous transfusions if the leucocytes have been depleted in a validated state-of-the-art scientific or technical procedure.

2 Plasma may only be used for homologous transfusions if, in addition to the safety measure described in paragraph 1 and the tests described in Article 30:

a.
it has been stored for four months and on expiry of the deadline a new test on the donor produced a negative result; or
b.
it has undergone a procedure to inactivate or eliminate viruses.

3 Platelet concentrates may only be used in Switzerland if appropriate measures are taken to mitigate the risk of bacterial contamination.

4 Unused autologous donations must not be used for homologous transfusions or to manufacture blood products.

Art. 38 Misure di sicurezza supplementari

1 Il sangue o gli emoderivati labili possono essere utilizzati per trasfusioni allogeniche solamente se i leucociti sono stati rimossi con un procedimento convalidato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

2 Il plasma può essere utilizzato per trasfusioni allogeniche solo se, oltre alla misura di sicurezza secondo il capoverso 1 e ai test secondo l’articolo 30:

a.
è stato immagazzinato per quattro mesi e se, scaduto il termine, un nuovo test del donatore ha dato un risultato negativo (plasma in quarantena); oppure
b.
è stato sottoposto a un procedimento per l’inattivazione o l’eliminazione di virus.

3 In Svizzera i concentrati piastrinici possono essere utilizzati soltanto se il rischio di contaminazione batterica è ridotto da appropriate misure.

4 I prelievi per trasfusioni autologhe non impiegati non possono essere usati né per trasfusioni allogeniche né per la produzione di emoderivati.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.