784.40 Federal Act of 24 March 2006 on Radio and Television (RTVA)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 72 Short reporting right with regard to public events

1 If the reporting of a public event in Switzerland is restricted by exclusive agreements, any interested broadcaster has the right to short, up-to-date, media-compatible reporting of this event.

2 The organiser of a public event and the broadcaster benefiting from first exploitation or exclusive rights are obliged to provide any interested broadcaster with the possibility of short reporting.

3 They shall give interested broadcasters:

a.
access to the event, in so far as technical and spatial circumstances permit; and
b.
the desired parts of the transmission signal under appropriate conditions.

4 With reference to Article 90, OFCOM may order organisers of a public event and broadcasters with first or exclusive rights to take appropriate measures to ensure exercise of the right of short reporting.

Art. 72 Diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici

1 Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d’esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d’attualità dell’avvenimento in una forma mediatica confacente.

2 L’organizzatore di un avvenimento pubblico e l’emittente che dispone di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di diffondere una sintesi dell’avvenimento.

3 Essi danno alle emittenti interessate:

a.
accesso all’avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e
b.
le parti auspicate del segnale di trasmissione a condizioni adeguate.

4 L’UFCOM può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che dispongono di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti appropriati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all’articolo 90.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.