1 Access to technical processing must be guaranteed to broadcasters on fair, reasonable and non-discriminatory terms. If processing using the telecommunications service provider’s equipment essentially corresponds to the state of the art, the broadcaster is not entitled to use its own equipment for processing.
2 Any person providing services as a higher-level user interface which control programme service selection must use the state of the art to ensure that reference is clearly made in the first stage of use to access-entitled programme services.
3 Operators and providers of processing services or equipment must:
4 The Federal Council may extend the provisions on technical processing to coupled services.
5 If no regulations exist for specific circumstances, OFCOM shall in individual cases take the decisions required to safeguard diversity of opinion and diversity of programming.
1 Alle emittenti l’accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev’essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l’essenziale allo stato della tecnica, l’emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.
2 Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un’interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d’accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.
3 Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:
4 Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.
5 Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l’UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell’offerta.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.