784.40 Federal Act of 24 March 2006 on Radio and Television (RTVA)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 63 Principles

1 Access to technical processing must be guaranteed to broadcasters on fair, reasonable and non-discriminatory terms. If processing using the telecommunications service provider’s equipment essentially corresponds to the state of the art, the broadcaster is not entitled to use its own equipment for processing.

2 Any person providing services as a higher-level user interface which control programme service selection must use the state of the art to ensure that reference is clearly made in the first stage of use to access-entitled programme services.

3 Operators and providers of processing services or equipment must:

a.
provide third parties with a justified interest with all information and disclose all documentation, the knowledge of which is necessary to enforce the rights in paragraph 1;
b.
provide OFCOM on its request with all information and submit all documentation which is necessary to verify whether the obligations in the provisions on technical processing are being complied with.

4 The Federal Council may extend the provisions on technical processing to coupled services.

5 If no regulations exist for specific circumstances, OFCOM shall in individual cases take the decisions required to safeguard diversity of opinion and diversity of programming.

Art. 63 Principi

1 Alle emittenti l’accesso alla preparazione tecnica dei programmi dev’essere garantito a condizioni di pari opportunità, adeguate e non discriminatorie. Se la preparazione tecnica mediante i dispositivi dei fornitori di servizi di telecomunicazione corrisponde per l’essenziale allo stato della tecnica, l’emittente non può pretendere di gestire a tal fine propri dispositivi.

2 Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un’interfaccia utente deve provvedere, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d’accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.

3 Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione tecnica sono tenuti a fornire:

a.
a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti la cui conoscenza è necessaria per far valere i diritti di cui al capoverso 1;
b.
all’UFCOM, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione tecnica.

4 Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi abbinati.

5 Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, l’UFCOM prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell’offerta.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.