784.40 Federal Act of 24 March 2006 on Radio and Television (RTVA)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 61 Transmission by wire of other programme services

In the case of the broadcasting of programme services not regulated by Articles 59 and 60, the telecommunications service provider decides on the basis of its capacities for transmitting programme services. In particular, the economic benefit of the broadcasting service to the broadcaster may be taken into account in the payment of the broadcasting costs.

Art. 61 Diffusione su linea di altri programmi

Per i programmi la cui diffusione non è disciplinata dagli articoli 59 e 60, il fornitore di servizi di telecomunicazione decide nell’ambito delle capacità di cui dispone per la diffusione medesima. I costi di diffusione possono essere indennizzati in particolare anche in funzione della redditività del servizio di diffusione per l’emittente interessata.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.