784.40 Federal Act of 24 March 2006 on Radio and Television (RTVA)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 4 Minimum requirements for programme service content

1 All radio or television programmes must respect fundamental rights. In particular, programmes must respect human dignity, must be neither discriminatory nor contribute to racial hatred, nor endanger public morals nor glorify or trivialise violence.

2 Editorial programmes with information content must present facts and events fairly, so that the audience can form its own opinion. Personal views and commentaries must be identifiable as such.

3 The programmes must not jeopardise the internal or external security of the Confederation or cantons, their constitutional order or the observance of Switzerland’s obligations under international law.

4 Licensed programme services must appropriately express the variety of events and opinions in the totality of their editorial programmes. If a coverage area is served by an adequate number of programme services, the licensing authority may release one or more broadcasters in the licence from the variety obligation.

Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma

1 Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all’odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza.

2 Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali.

3 Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l’ordine costituzionale o l’adempimento degli impegni internazionali della Svizzera.

4 I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell’insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l’autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall’obbligo di pluralità.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.