784.40 Federal Act of 24 March 2006 on Radio and Television (RTVA)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 17 Obligation to provide information

1 Broadcasters are obliged to provide the licensing and supervisory authorities free of charge with the information and to produce the documents that the authorities require for their supervisory activity and for the assessment of any risks to diversity of opinion and programming (Art. 74 and 75).27

2 The obligation to provide information also applies to legal and natural persons:

a.
in which the broadcaster has a substantial holding or which have a substantial holding in the broadcaster and which are active in the radio and television market or related markets;
b.
which canvass for advertising or sponsorship for the broadcaster;
c.
which produce a major part of the programme service concerned for the broadcaster;
d.
which organise a public event in accordance with Article 72;
e.
which are active in the radio and television market and which occupy a dominant position in one or more media-related markets;
f.28
that are active in one or more media-relevant markets in terms of Article 74 in which a risk to diversity of opinion and programming is assessed insofar as the information is required to assess a dominant position in the market.

3 The right to refuse to provide information or produce documents is governed by Article 16 of the Federal Act of 20 December 196829  on Administrative Procedure (APA).

27 Amended by No I of the Federal Act of 26 Sept. 2014, in force since 1 July 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).

28 Inserted by No I of the Federal Act of 26 Sept. 2014, in force since 1 July 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).

29 SR 172.021

Art. 17 Obbligo d’informazione

1 Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all’autorità concedente e all’autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell’ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell’offerta (art. 74 e 75).27

2 Sottostanno all’obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche:

a.
nelle quali l’emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell’emittente e sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini;
b.
che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell’emittente;
c.
che producono per l’emittente la maggior parte del programma interessato;
d.
che organizzano un avvenimento pubblico secondo l’articolo 72;
e.
che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione;
f.28
che sono attive in uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione ai sensi dell’articolo 74 e nei quali la pluralità delle opinioni e dell’offerta è oggetto di una verifica, per quanto le informazioni siano necessarie all’accertamento della posizione dominante sul mercato.

3 Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall’articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196829 sulla procedura amministrativa (PA).

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237).

28 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237).

29 RS 172.021

 

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