1 Raw data and findings obtained from geological investigations and during the construction of a deep geological repository shall be submitted to the Confederation on request free of charge.
2 The Federal Council shall regulate access to and use of this data, and in so doing shall protect the interests of the owners of the data.
1 Dati grezzi e risultati ottenuti mediante le indagini geologiche e durante la costruzione di un deposito in strati geologici profondi devono essere, su domanda, consegnati gratuitamente alla Confederazione.
2 Il Consiglio federale disciplina l’accesso a tali dati e la loro utilizzazione. Esso tutela gli interessi dei proprietari.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.