Any person who wilfully or negligently violates the ban on providing information under Article 21a paragraph 3 shall be liable to a fine not exceeding 10,000 francs.
È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola il divieto di informazione di cui all’articolo 21a capoverso 3.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.