1 Requests for administrative assistance are executed free of charge.
2 The FTA may charge the person concerned or the information holder for some or all of the costs it incurs in connection with the exchange of information if:
3 The Federal Council shall specify the circumstances relevant to paragraph 2 and rule on the details.
1 Per l’esecuzione delle domande di assistenza amministrativa non sono addossate spese.
2 L’AFC può addossare integralmente o parzialmente alla persona interessata o al detentore delle informazioni le spese sostenute in relazione allo scambio di informazioni se:
3 Il Consiglio federale precisa le condizioni di cui al capoverso 2 e disciplina i dettagli.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.