514.54 Federal Act of 20 June 1997 on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition (Weapons Act, WA)

514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)

Art. 36 Law enforcement

1 The cantons prosecute and judge offences. The Confederation supports the co-ordination of law enforcement between the cantons.

2 The FOCBS examines and judges contraventions against this Act with regard to travelling in transit and bringing weapons into Switzerland.162

3 If a contravention under paragraph 2 is also an offence under customs or VAT law, the penalty for the more serious offence is applicable; the penalty may be increased appropriately.

162 Amended by No I 13 of the O of 12 June 2020 on the Amendment of Legislation as a consequence of the Change to the Name of the Federal Customs Administration as part of its further Development, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2020 2743).

Art. 36 Perseguimento penale

1 Procedimento e giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. La Confederazione sostiene il coordinamento del procedimento tra i Cantoni.

2 L’UDSC è competente per il procedimento e il giudizio delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico turistico e di introduzione di armi sul territorio svizzero.166

3 Se una contravvenzione secondo il capoverso 2 è parimenti un’infrazione contro la legislazione sulle dogane o la legislazione relativa all’imposta sul valore aggiunto, la pena è quella prevista per l’infrazione più grave; può essere aumentata in modo appropriato.

166 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

 

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