455.109.1 FDHA Ordinance of 5 September 2008 on Training in Animal Husbandry and Handling of Animals (Animal Welfare Training Ordinance, AWTO)

455.109.1 Ordinanza del DFI del 5 settembre 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn)

Art. 64 Retaking an examination

1 A failed examination may be retaken a maximum of two times. It may be retaken no earlier than three months after the most recent failed examination.

2 Trainers of animal keepers do not need to retake parts of the examination in which they achieved a mark of at least 4.

Art. 64 Ripetizione dell’esame

1 Un esame non superato può essere ripetuto al massimo 2 volte. Una ripetizione è possibile non prima di 3 mesi dall’ultimo esame non superato.

2 I formatori dei detentori di animali non devono ripetere le parti di esami che hanno concluso ottenendo almeno la nota 4.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.