443.1 Federal Act of 14 December 2001 on Film Production and Film Culture (Film Act, FiA)

443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin)

Art. 17 Principles

1 Distribution and projection companies must contribute in their activities to the diversity of films on offer by means of:

a.
their business policy;
b.
measures agreed within the industry.

2 The measures include agreements in which distribution and projection companies or their professional associations undertake to organise the programming for a cinema region to provide as much diversity and quality as possible.

3 Before entering into an agreement within the industry, the associations involved shall consult the FDHA on the measures planned to promote the diversity of the films on offer and linguistic diversity.

Art. 17 Principio

1 Le imprese di distribuzione e di proiezione sono tenute a dare il proprio contributo alla pluralità dell’offerta nell’ambito della loro attività per mezzo:

a.
della loro politica aziendale;
b.
dei provvedimenti del settore.

2 Tra i provvedimenti concertati dal settore figurano segnatamente gli accordi con i quali le imprese di distribuzione e di proiezione, rispettivamente le loro associazioni, si impegnano a strutturare la programmazione in una determinata regione, curando per quanto possibile la pluralità e la qualità dell’offerta cinematografica.

3 Prima di concordare un provvedimento volto a migliorare la pluralità dell’offerta o il pluralismo linguistico le associazioni coinvolte danno al DFI la possibilità di esprimere un parere.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.