431.112 Federal Act of 22 June 2007 on the Federal Census (Census Act)

431.112 Legge del 22 giugno 2007 sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento)

Art. 14

1 The Confederation shall bear the costs of the census in accordance with the standard programme, and in particular the costs of its conduct, the compilation and analysis of the data and the dissemination of the results.

2 The Federal Assembly may approve a spending ceiling for the census in a simple federal decree.

3 The costs of the additional programmes are borne in their entirety by the commissioning canton.

Art. 14

1 La Confederazione si fa carico dei costi per il censimento della popolazione realizzato secondo il programma standard, in particolare per l’esecuzione dell’indagine, la registrazione e l’elaborazione dei dati e per la pubblicazione dei risultati.

2 L’Assemblea federale può accordare mediante decreto federale semplice un limite di spesa per il censimento della popolazione.

3 I costi derivanti da mandati supplementari sono interamente a carico del Cantone richiedente.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.