431.02 Federal Act of 23 June 2006 on the Harmonisation of the Register of Residents and of other Official Registers of Persons (Register Harmonisation Act, RHA)

431.02 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa)

Art. 3 Definitions

In this Act the terms below are defined as follows:

a.
register of residents: register maintained manually or electronically by the canton or the commune, in which anyone who is permanently settled or is resident in the canton or in the commune is recorded;
b.
commune of permanent settlement: commune in which a person resides with the intention of remaining there permanently, in order to establish the focus of his or her life there, as must be recognisable to others; a person is regarded as permanently settled in the commune in which he or she has deposited the required document, and may have only one commune of permanent settlement;
c.
commune of residence: commune in which a person resides for a specific purpose, without the intention of remaining there permanently, for a minimum of three consecutive months or three months within a single year; residency for the purpose of attending a educational institution or school and the accommodation of a person in a corrective, residential, or penal institution or hospital constitute a commune of residence;
d.
household: unit comprising everyone who lives in the same dwelling;
e.
identifier: non-descriptive and invariable number which, as a functional element in a database, permits the clear identification of a person or article;
f.
attribute: property of a person or article that may be objectively recorded and described;
g.
attribute characteristic: specific value that an attribute may acquire;
h.
nomenclature: system for the classification and presentation of attribute characteristics;
i.
coding key: code collection that enables the transcription of attribute characteristics recorded in text form into numerical values that can be processed in the computer systems.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge, le seguenti espressioni significano:

a.
registro degli abitanti: registro gestito manualmente o elettronicamente dal Cantone o dal Comune, in cui sono iscritte tutte le persone che risiedono o dimorano nel Cantone o nel Comune;
b.
Comune di residenza: Comune in cui una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi; una persona è considerata residente nel Comune in cui ha depositato il documento richiesto e può avere soltanto un Comune di residenza;
c.
Comune di soggiorno: Comune in cui una persona dimora per un determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi sull’arco di un anno, senza l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; il Comune in cui una persona dimora allo scopo di frequentarvi una scuola o in cui si trova l’istituto di educazione, l’ospizio, la casa di cura o lo stabilimento penitenziario in cui essa è collocata costituisce un Comune di soggiorno;
d.
economia domestica: insieme di tutte le persone che vivono nella stessa abitazione;
e.
identificatore: numero inespressivo e invariabile che funge da elemento funzionale per consentire l’identificazione univoca di una persona o di una cosa all’interno di un insieme di dati;
f.
caratteristica: qualità di una persona o di una cosa che può essere registrata e descritta obiettivamente;
g.
specificità: valore concreto che una caratteristica può assumere;
h.
nomenclatura: sistema di classificazione e rappresentazione delle specificità;
i.
lista di codici: raccolta di codici che serve a tradurre in valori numerici elaborabili nei sistemi informatici le specificità espresse sotto forma di testo.
 

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