412.10 Federal Act of 13 December 2002 on Vocational and Professional Education and Training (Vocational and Professional Education and Training Act, VPETA)

412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Art. 72 Repeal and amendment of current legislation

The repeal and amendment of current legislation are regulated in the Annex.

Art. 73 Disposizioni transitorie

1 Le vigenti ordinanze cantonali e federali in materia di formazione professionale devono essere sostituite o adeguate entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.

2 I titoli protetti acquisiti conformemente al diritto previgente continuano ad essere tutelati.

3 Il passaggio ai contributi forfettari ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 avviene in modo progressivo entro quattro anni.

4 La partecipazione alle spese della Confederazione è adeguata progressivamente alla quota stabilita nell’articolo 59 capoverso 2 entro quattro anni.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.