412.10 Federal Act of 13 December 2002 on Vocational and Professional Education and Training (Vocational and Professional Education and Training Act, VPETA)

412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Art. 67 Delegation of tasks to third parties

The Confederation and the Cantons may delegate implementation to professional organisations. These organisations may charge fees for consultation and services rendered.30

30 Sentence inserted by No II of the FA of 17 Dec. 2004, in force since 5 Oct. 2005 (AS 2005 4635; BBl 2004 145).

Art. 67 Delega di compiti a terzi

La Confederazione e i Cantoni possono affidare a organizzazioni del mondo del lavoro compiti d’esecuzione. Queste organizzazioni possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e per i servizi da loro prestati.32

Art. 68 Riconoscimento di diplomi e certificati esteri33

1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.

2 Nell’ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34

32 Per. introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635; FF 2004 113).

33 Nuovo testo giusta l’art. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 164; FF 2019 6937).

34 Nuovo testo giusta l’art. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 164; FF 2019 6937).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.