235.11 Ordinance of 14 June 1993 to the Federal Act on Data Protection (OFADP)

235.11 Ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

Art. 6 Duty to provide information

1 The controller of the data file shall inform the Commissioner prior to transborder disclosure with regard to the safeguards and data protection rules under Article 6 paragraph 2 letters a and g DPA. If information cannot be provided in advance, it must be provided immediately after disclosure.

2 If the Commissioner has been informed of the safeguards and the data protection rules, the duty to provide information for all additional disclosures is regarded as fulfilled if such disclosures:

a.
are made subject to the same safeguards, provided the categories of recipient, the purpose the processing and the data categories remain essentially unchanged; or
b.
take place within the same legal person or company or between legal persons or companies that are under the same management, provided the data protection rules continue to ensure an adequate level of protection.

3 The duty to provide information is also regarded as fulfilled if data is transmitted on the basis of model contracts or standard contract clauses that have been drawn up or approved by the Commissioner, and the Commissioner has been informed about the use of these model contracts or standard contract clauses by the controller of the data file. The Commissioner shall publish a list of the model contracts and standard contract clauses that he has drawn up or approved.

4 The controller of the data file shall take appropriate measures to ensure that the recipient complies with the safeguards and the data protection rules.

5 The Commissioner examines the safeguards and the data protection rules that have been notified to him (Art. 31 para. 1 let. e DPA) and notifies the controller of the data file of the result of his examination within 30 days of receipt of the information.

10 Amended by No I of the O of 28 Sept. 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4993).

Art. 6 Obbligo di informare

1 Il detentore della collezione di dati informa l’Incaricato, prima della comunicazione all’estero, sulle garanzie e sulle regole di protezione dei dati di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettere a e g LPD. Se non è in grado di informare anticipatamente l’Incaricato, l’informazione ha luogo subito dopo la comunicazione.

2 Se le garanzie e le regole di protezione dei dati sono state comunicate all’Incaricato, l’obbligo di informare del detentore della collezione di dati è pure considerato adempito per tutte le comunicazioni che:

a.
si fondano sulle stesse garanzie, sempreché le categorie dei destinatari, gli scopi del trattamento e le categorie di dati comunicati siano analoghi; o
b.
hanno luogo all’interno della stessa persona giuridica o società oppure tra persone giuridiche o società sottostanti a una direzione unica, sempreché le regole sulla protezione dei dati fornite consentano di garantire una protezione adeguata.

3 L’obbligo di informare è altresì considerato adempito se i dati sono trasmessi mediante contratti modello o clausole standard allestiti o riconosciuti dall’Incaricato e se il detentore della collezione di dati informa in modo generale l’Incaricato dell’impiego di tali contratti modello o clausole standard. L’Incaricato pubblica un elenco dei contratti modello o delle clausole standard da lui allestiti o riconosciuti.

4 Il detentore della collezione di dati prende misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le garanzie e le regole sulla protezione dei dati.

5 L’Incaricato esamina le garanzie e le regole sulla protezione dei dati che gli sono state comunicate (art. 31 cpv. 1. lett. e LPD) e comunica il risultato del suo esame al detentore della collezione di dati entro un termine di 30 giorni dalla ricezione dell’informazione.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993).

 

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