235.11 Ordinance of 14 June 1993 to the Federal Act on Data Protection (OFADP)

235.11 Ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

Art. 37 Transitional provisions

1 Data files that are being processed when the DPA and this Ordinance come into force must be registered with the Commissioner by 30 June 1994.

2 The technical and organisational measures (Article 8–11, 20 and 21) must be carried out in relation to all automated processing and data files within five years of this Ordinance coming into force.

Art. 37 Disposizioni transitorie

1 Le collezioni di dati in esercizio al momento dell’entrata in vigore della LPD e della presente ordinanza devono essere annunciate all’Incaricato entro il 30 giugno 1994.

2 Le misure tecniche e organizzative (art. 8 a 11, 20 e 21) sono prese entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente ordinanza per l’insieme dei trattamenti automatizzati di dati e delle collezioni esistenti.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.