235.11 Ordinance of 14 June 1993 to the Federal Act on Data Protection (OFADP)

235.11 Ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

Art. 12b Duties and position of the data protection officer

1 The data protection officer has the following duties in particular:

a.
he audits the processing of personal data and recommends corrective measures if he ascertains that the data protection regulations have been infringed;
b.
he maintains a list of the data files in accordance with Article 11a paragraph 3 DPA that are operated by the controller of the data files; this list must be made available to the Commissioner or on request to data subjects.

2 The data protection officer:

a.
carries out his duties independently and without instructions from the controller of the data file;
b.
has the resources required to fulfil his duties;
c.
has access to all data files and data processing as well as to all information, that he requires to fulfil his duties.

Art. 12b Compiti e statuto del responsabile della protezione dei dati

1 Il responsabile della protezione dei dati ha segnatamente i seguenti compiti:

a.
controlla i trattamenti di dati personali e propone provvedimenti correttivi, se risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati;
b.
allestisce un inventario delle collezioni di dati gestite dal detentore della collezione di dati secondo l’articolo 11a capoverso 3 LPD e lo mette a disposizione dell’Incaricato o delle persone interessate che ne fanno richiesta.

2 Il responsabile della protezione dei dati:

a.
esercita la sua funzione in modo indipendente e senza ricevere istruzioni dal detentore della collezione di dati;
b.
dispone delle risorse necessarie all’adempimento del suo compito;
c.
ha accesso a tutte le collezioni e trattamenti di dati così come a tutte le informazioni necessarie all’adempimento del suo compito.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.